Ordine degli Avvocati di Massa Carrara

AREA RISERVATA
ACCESSO CIVICO, PROFILI NORMATIVI E INDICAZIONI PROCEDIMENTALI

Fonti normative
L’art. 5 del d.lgs. 33/2013, modificato dall’art. 6 del D. Lgs. 97/2016, riconosce a chiunque:

a) il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale (accesso civico “semplice”);

b) il diritto di accedere ai dati e ai documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis (accesso civico “generalizzato”).

Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione normativamente previsti, il legislatore ha confermato l’istituto dell’accesso civico volto ad ottenere la corretta pubblicazione dei dati rilevanti ex lege, da pubblicare all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”.

L’istanza va presentata ai sensi dell’art. 5, comma 3,

a) all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;

b) all’Ufficio relazioni con il pubblico;

c) ad altro ufficio indicato dall’amministrazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale;

d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l’istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.

Come esercitare il diritto
La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e può essere presentata tramite posta elettronica al Responsabile dell’accesso civico del Consiglio mediante l’invio del modulo appositamente predisposto tramite mail all’indirizzo accessocivico@ordineavvocatims.it.

Il Responsabile per l’accesso civico provvede entro 30 giorni a pubblicare nel sito istituzionale del Consiglio il documento, l’informazione o il dato richiesto. Contestualmente, comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento. Se, invece, quanto richiesto risulti già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Ritardo o mancata risposta del Responsabile dell’accesso civico
Nel caso in cui vi sia un ritardo o la mancata risposta o pubblicazione, il richiedente può ricorrere al Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Massa Carrara, Avv. Giovanna Barsotti, soggetto titolare del potere sostitutivo, utilizzando l’apposito modello di richiesta.

Il titolare del potere sostitutivo, dopo aver verificato la sussistenza dell’obbligo, provvede, nei termini di cui all’art. 2, comma 9 ter della legge n. 241/1990, alla pubblicazione di quanto richiesto sul sito web istituzionale dell’Ordine e, contemporaneamente, ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Responsabile dell’accesso civico del Consiglio dell’Ordine
Il Responsabile dell’accesso civico del Consiglio dell’Ordine è il consigliere Avv. Massimo Martinelli.

L’indirizzo email al quale inoltrare la richiesta tramite il modulo predisposto è: accessocivico@ordineavvocatims.it

In caso di ritardo o mancata risposta il richiedente può rivolgersi al titolare del potere sostitutivo di cui all’art. 2, comma 9 bis, della Legge 241/90, Avv. Giovanna Barsotti, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Massa Carrara.