Ordine degli Avvocati di Massa Carrara

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PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
E’ assicurato il patrocinio a spese dello Stato nel procedimento civile, amministrativo, contabile e tributario e negli affari di volontaria giurisdizione per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate.

L’ammissione è valida per ogni stato e grado del processo e per tutte le eventuali procedure derivate ed accidentali comunque connesse.

Si applica in quanto compatibile, anche nella fase di esecuzione, nei processi di revocazione ed opposizione di terzo.
CONDIZIONI PER L’AMMISSIONE
(artt. 76 e 77 D.P.R. 30.05.2002 n. 115)

Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito annuo imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, non superiore a Euro 11.493,82 (D.M. 16 gennaio 2018), risultante dall’ultima dichiarazione.

Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nello stesso periodo da ogni componente della famiglia compreso l’istante.

Ai fini della determinazione del limite di reddito si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità (per esempio diritto al nome, modifica stato civile, etc.), oppure nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti del nucleo familiare con lui convivente.

I limiti di reddito sono adeguati ogni due anni alle variazioni ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

ISTANZA PER L’AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

L’interessato che si trova nelle condizioni di reddito e nelle altre indicate sopra può chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del processo.

L’istanza, compilata in ogni sua parte, è sottoscritta dall’interessato a pena di inammissibilità e la sottoscrizione è autenticata dal difensore oppure con le modalità previste dal d.p.r. 28.12.2000 n.445 art.38 (istanza sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore). Va redatta in carta semplice, presentata esclusivamente dall’interessato o dal difensore ovvero inviata con raccomandata al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo, o, se non è pendente, quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente nel merito e deve contenere a pena di inammissibilità:

1. La richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e l’indicazione del processo se è già in corso (esempio: nomi delle parti, numero di ruolo, il Giudice a cui è assegnato il processo e la data dell’udienza), oppure, se non è pendente, il tipo di controversia (esempio: separazione, divorzio, causa di lavoro, sfratto etc.).

2. L’indicazione in fatto ed in diritto, utile a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere con specifico riferimento alle prove di cui si chiede l’ammissione.
3. Le generalità dell’interessato e dei componenti della famiglia anagrafica con tutti i codici fiscali.
4. L’autocertificazione, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo determinato come sopra.
5. L’impegno a comunicare fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito e verificatesi nell’anno precedente, entro 30 giorni dalla scadenza di un anno dalla data di presentazione della domanda o della precedente comunicazione di variazione.
6. Per i redditi prodotti all’estero il cittadino appartenente a Stati non appartenenti all’Unione europea, allegherà anche un certificato del Consolato competente.
7. Si avvisa che se il Giudice o il Consiglio dell’Ordine competente lo richiedono, l’interessato è tenuto a pena di inammissibilità, a produrre i documenti necessari ad accertare la veridicità di quanto indicato nell’istanza.
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, verificata l’ammissibilità dell’istanza, nei 10 giorni successivi a quello in cui è pervenuta o è stata presentata, ammette l’interessato al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Copia del provvedimento è trasmesso all’interessato.
Se il Consiglio respinge l’istanza o la dichiara inammissibile, questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio che decide con decreto.
Chi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato può nominare un difensore scelto tra gli iscritti nell’apposito elenco degli avvocati per il gratuito patrocinio istituito presso il Consiglio dell’Ordine.
 

Su questo sito, ed anche presso presso la segreteria dell’Ordine, è disponibile il fac-simile della domanda di ammissione.
Per i Sigg.ri Avvocati che intendano richiedere l’iscrizione nell’elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, sussistendone i requisiti (art. 81 DPR 115/2002) è disponibile il fac-simile di domanda, reperibile anche in segreteria.
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