Informazioni Generali sulla Formazione Continua
Con delibera 16 luglio 2014 il Consiglio Nazionale Forense ha approvato il Regolamento per la Formazione Continua (Regolamento n.6/2014) che prevede, per l’avvocato iscritto all’albo e per il praticante abilitato al patrocinio, l’obbligo di curare la competenza professionale mediante la partecipazione ad attività formative accreditate ai sensi del Regolamento, nell’interesse del cliente e della parte assistita, della amministrazione della giustizia e della collettività.
• Decorrenza
L’obbligo di formazione decorre dal 1° Gennaio successivo alla data di iscrizione all’Albo o nel Registro dei Praticanti abilitati al patrocinio. (art.11 comma 2)
• Crediti
Il totale dei crediti da acquisire nel triennio è pari a 60, di cui n.9 nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forense e deontologia ed etica professionale.
Ogni anno l’iscritto deve conseguire almeno n. 15 crediti formativi, di cui n. 3 nelle materie obbligatorie.
• Compensazioni
E’ consentita la compensazione dei crediti formativi maturati solo nell’ambito del triennio formativo e nella misura massima di n. 5 crediti formativi per anno. La compensazione è esclusa per la materia di deontologia ed etica professionale.
• Formazione a distanza (FAD)
Il numero di crediti formativi conseguiti mediante attività formative “a distanza” telematiche (FAD), non può superare il limite del 40% del totale dei crediti formativi da conseguire nel triennio (max 24 crediti nel triennio).
• Esenzioni
Sono esentati dall’obbligo di formazione gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all’albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età, i docenti di ruolo e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche.
• Esoneri
Su domanda dell’interessato, sono altresì esonerati dall’obbligo formativo gli iscritti che si trovino in una situazione di impedimento determinato da:
a) gravidanza, parto, adempimento da parte dell’uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;
b) grave malattia o infortunio od altre condizioni personali di analoga rilevanza;
c) interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell’attività professionale o trasferimento di questa all’estero;
d) cause di forza maggiore;
e) altre ipotesi eventualmente indicate dal CNF.
L’iscritto è tenuto a documentare al COA di appartenenza la causa e la durata dell’impedimento.