Come funziona
La crisi da sovraindebitamento può essere risolta con la richiesta di accedere ad una delle procedure previste dal CCII
L’OCC ovvero il Gestore della Crisi, anche con l’ausilio del Legale del debitore, sottopone al Giudice delegato la valutazione sulla completezza della domanda proposta e sulla fattibilità di una delle possibili procedure tra le seguenti:
1. Accordo di composizione della crisi e ristrutturazione: ai creditori viene proposto un progetto con importi e tempi definiti per saldare in tutto o in parte i debiti. L’accordo è raggiunto se sono favorevoli creditori che rappresentano almeno il 60% del debito.
2. Piano del consumatore: funziona come l’accordo ma non è necessario il parere favorevole dei creditori ed è riservato esclusivamente a debiti che non riguardano un’attività professionale/imprenditoriale ancora in corso.
3. Liquidazione del patrimonio del debitore: il Giudice, su richiesta del debitore, nomina il Gestore quale Liquidatore del patrimonio del debitore, indica i beni da vendere ed eventualmente una parte di reddito disponibile ed eccedente il necessario per una vita dignitosa del debitore e della sua famiglia, destinando il ricavato al pagamento in tutto o in parte dei debiti.
All’esito della procedura di gestione della crisi il debitore che abbia operato con impegno e correttezza può beneficiare, previa verifica delle condizioni, dell’esdebitazione.
L’esdebitazione comporta la possibilità di considerare come pagati tutti i debiti anche se attraverso la gestione della crisi sono stati pagati solo in parte.
Con la Legge n.176/2020 è stata prevista una ulteriore possibilità di soluzione alle situazioni di sovraindebitamento, che opera qualora il debitore non abbia al momento della domanda nessuna utilità economica da mettere a disposizione dei creditori per il pagamento dei debiti:
4. Esdebitazione dell’incapiente: consente comunque, a certe condizioni e dietro presentazione di adeguata documentazione, di accedere alla liberazione dai debiti, ponendo in ogni caso a disposizione dei creditori le eventuali attività (nuovi redditi, eredità ecc) che sopraggiungessero nei quattro anni successivi alla domanda, sempre con provvedimento del Giudice.
In caso di dichiarazioni false al Gestore, di occultamento di parte dell’attivo o di falsa esposizione di attivo, di produzione di documenti alterati o contraffatti, di danno volontariamente cagionato ai creditori, il debitore può subire le sanzioni penali della reclusione e della multa, in varia misura a seconda della gravità dell’illecito penale.
Chi può accedere alla procedura
I soggetti destinatari sono:
-consumatori
-nuclei famigliari
-imprenditori agricoli
-start up innovative
-imprenditori sotto la soglia di cui all’art 1 Legge Fallimentare (negli ultimi 3 esercizi prima del deposito della istanza di fallimento: un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000,00 (trecentomila), ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila, ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila)
-imprenditori sopra la soglia di cui all’art 1 Legge Fallimentare ma con debiti inferiori ad € 30.000,00 (trentamila)
-imprenditori cessati
-soci illimitatamente responsabili (es: socio di s.n.c., socio accomandatario di una s.a.s.)
-professionisti, artisti e altri lavoratori autonomi
-società professionali ex L. 183/2011
-associazioni professionali o studi professionali associati
-società semplici costituite per l’esercizio delle attività professionali
-enti privati non commerciali.
Chi non può accedere alla procedura
Non può accedere alle procedure di gestione della crisi da sovraindebitamento:
-l’imprenditore soggetto ad altre procedure concorsuali
-chi, nei 5 anni precedenti, ha già fatto ricorso ad una procedura per sovraindebitamento
-chi ha subito provvedimenti di revoca, risoluzione o annullamento dell’accordo di ristrutturazione o del piano del consumatore
-chi presenta una documentazione incompleta o insufficiente a ricostruire la situazione economica