Ordine degli Avvocati di Massa Carrara

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PATROCINIO A SPESE DELLO STATO E MEDIAZIONE

Secondo quanto previsto dall’art. 17, comma 5, del D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche, quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’art. 5, comma 1 bis ovvero è disposta dal giudice ai sensi dell’art.5, comma 2 dello stesso Decreto, all’Organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 76 (L) del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia).

In questo caso la parte che presenta la domanda è tenuta a depositare presso l’Organismo di Conciliazione apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l’organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

Il patrocinio a spese dello Stato è soggetto a revoca, con conseguente diritto per l’Organismo di richiedere il pagamento delle spese di avvio e delle indennità, nel caso in cui emerga l’insussistenza dei requisiti per la sua ammissione.

Si ricorda che il limite di reddito previsto dall’art.76 dell D.P.R. n.115/2002 è di Euro 11.746,68 (reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione).

Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante.